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Quando è possibile sopprimere il corpo di Polizia Municipale e da chi dipende il Comandante dopo la soppressione?
Analizziamo la Sentenza n.265 del 13.2.2017 del TAR Campania, con la quale si ribadisce il principio della responsabilità del Comandante solo verso il Sindaco, al fine di garantirne l'autonomia

La sentenza riguarda il caso di un comune che ha optato per ridurre il settore di PM in servizio. L’operazione è dovuta qualora il numero di agenti scenda al di sotto delle sette unità minime previste dalle legge 7 marzo 1986 n. 65, all'articolo 7.

Per porla a compimento sono state utilizzate due delibere:

  1. con la prima si è stabilita la riduzione del corpo in servizio;
  2. con la seconda si è fatto confluire il servizio all'interno dell'area urbanistica.

Quest’ultima era già provvista di un Dirigente di settore che ha imposto, e veniamo a uno dei motivi di ricorso, al Comandante di PM di informarlo di ogni iniziativa presa e di apporre la propria controfirma autorizzatoria su ogni provvedimento. 

Per i giudici del TAR Campania tale operazione è però illegittima. Non è possibile subordinare il Comandate di PM a un dirigente comunale.

Secondo la normativa il Comandante risponde solo e soltanto al Sindaco:

"il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo”.

Ciò è disposto al fine di preservare l’indipendenza e l’autonomia di una carica così delicata, che verrebbe altrimenti svuotata delle sue prerogative e sostituita da altre al vertice della PM.

Consulta la Sentenza del TAR Campania n. 265 del 13.2.2017


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