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Musica alta in auto? Attenzione al disturbo della quiete pubblica
La Sentenza della Corte di Cassazione n. 10024 del 1.3.2017 riguarda un caso di condanna per il reato di disturbo della quiete pubblica, commesso ascoltando musica in auto a un volume troppo elevato
Chi non è mai stato disturbato da un autista un po’ troppo indisciplinato e dal suo impianto stereo spinto a volumi decisamente eccessivi? La Corte di Cassazione riconosce, con la Sentenza n. 10024 del 1.3.2017, che questo comportamento può essere punito ai sensi dell’articolo 659 del Codice Penale (Disturbo della quiete pubblica). Il dibattimento riguarda però un particolare interessante: è lecito disporre la confisca e la distruzione dell’impianto audio e dei diffusori utilizzati per commettere il fatto?
L’imputato ha infatti richiesto al tribunale di essere ammesso all’oblazione, anche sulla base della propria incensuratezza, con la clausola di ottenere la restituzione dell’impianto stereo sequestrato. Al contrario venivano disposte confisca e distruzione dell’oggetto.
La Corte di Cassazione, stando a quanto detto, concorda sul fatto che la confisca non poteva essere disposta, non essendoci sentenza di condanna e non ricadendo in una delle ipotesi di confisca obbligatoria (anche in assenza di reato) previste dalla legge.
Ricordiamo infatti che può essere disposta la confisca delle cose che aiutano nel compimento di un reato e dei profitti derivanti dallo stesso. La confisca è anche obbligatoria, a fine preventivo, per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di estinzione del reato per oblazione, a meno che l’arma non appartenga a una persona totalmente estranea al reato. Rientrano nel novero delle ablazioni obbligatorie anche quelle riguardanti strumenti informatici o telematici.
Non rientrando in nessuno dei casi previsti, l’impianto stereo è salvo ma il suo possessore è avvisato.
Corte di Cassazione, Sentenza del l’1.3.2017, n. 10024
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