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Ristrutturazione in corso? Attenti a non alzare un polverone, pena una multa salata
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10005 dell’1.3.2017 esamina il ricorso di una società condannata per non aver impedito l’alzarsi delle polveri generate nel corso di lavori edili

La fattispecie è punita ai sensi del D.Lgs 81/2008 che all’art.153, c.5, che dispone di intervenire contro chi non adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro. Questa è solo una delle molte norme contenute dal testo relative alla formazione di residui polverosi, in particolare relativi alle polveri di amianto ma non solo.

La società condannata presenta un ricorso che ruota in particolare intorno a un punto: il fatto non sarebbe punibile a causa della sua lieve entità, come previsto ai sensi dell’art.131 bis del Codice Penale. Troppo poche le polveri sollevate per procedere con la condanna.

Per quanto il ricorso sia, in questo caso, accolto, ciò non è da mettere in relazione con il D.Lgs. 81/2008. Questo infatti non punisce il trasgressore in relazione alla quantità di polveri generate. Ai sensi di questo testo rileva l’omissione di qualsiasi cautela o provvedimento atto ad impedire la formazione delle nubi incriminate. È sufficiente, per ottemperare ai doveri, bagnare il materiale pericoloso o polveroso (in questo caso l’intonaco che si andava a demolire), cosa che non è stata fatta nella fattispecie, nemmeno dopo i rilievi dell’Ausl e le disposizioni.

La norma quindi, lo ripetiamo ancora, non fa  alcun riferimento alla quantità di polveri ma punisce chi non adotta le necessarie cautele.

Il ricorso è comunque da accogliere, dato che il tribunale non ha escluso la punibilità ai sensi dell’art.131  bis. Cod.Pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Saranno necessari ulteriori accertamenti, da effettuarsi in tribunale. 

Consulta la Sentenza n.10005 dell’1.3.2017, Corte di Cassazione


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