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Fenomeno della dipendenza da gioco
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2019, affronta il tema della prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco. La Corte ha nuovamente sottolineato le finalità di carattere socio-sanitario di discipline regionali recanti limiti di distanza dai luoghi sensibili, ascrivibili quindi alla materia della «tutela della salute». Inoltre, la pianificazione prevista dalla legislazione statale non costituisce una previa condizione necessaria per l?intervento delle Regioni, poiché la mancanza del decreto attuativo di tale pianificazione non può avere l?effetto di paralizzare sine die la competenza legislativa regionale, che si può esercitare nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale. Il quadro normativo e giurisprudenziale, dunque, consente espressamente alle Regioni d?intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l?esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal d.l. n. 158 del 2012. L?inclusione delle caserme militari tra i luoghi sensibili non è estranea a tali finalità. Le caserme, infatti, sono destinate all?addestramento e all?alloggio dei militari, in particolare e nella maggior parte dei casi dei giovani che svolgono la precipua formazione in tale campo. Si tratta, quindi, senz?altro di peculiari centri di aggregazione di soggetti che ben possono considerarsi più esposti ai rischi legati ai giochi leciti. Il legislatore abruzzese, in conclusione, è certamente intervenuto nell?ambito della materia «tutela della salute», senza invadere la competenza esclusiva dello Stato, con una disciplina che appare altresì non irragionevole, poiché le caserme militari presentano caratteristiche idonee a essere qualificate come luoghi sensibili.www.polnews.it