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Somministrazione abusiva di alcolici a minore: legittima la sospensione dell’attività
Il TAR Lombardia, con la Sentenza n. 209/2017, interviene in un caso di ricorso ad una sospensione di licenza di un esercizio pubblico, ai sensi dell’art. 100 del TULPS

Arriva al Pronto Soccorso un minore colto da un grave malore dovuto all’abuso di alcolici. In seguito all’esposto della madre il questore, avendo rilevato una condotta censurabile a carico di un esercizio pubblico, ne disponeva la sospensione della licenza per due settimane. Contro il provvedimento ricorre l’attività, deducendo eccesso di potere e difetto motivazione.

La ricorrente ha dimostrato come siano state preventivamente assunte tutte le misure precauzionali necessarie ad assicurare che all’interno del locale non vengano somministrate bevande alcoliche a soggetti minorenni (in particolare viene fornito un braccialetto rosso ai minorenni e verde ai maggiorenni, il che dovrebbe essere sufficiente a guidare il lavoro dei barman).

La Cassazione procede con il respingimento del ricorso, dal momento che al tavolo del minorenne erano state portate, durante la serata, due bottiglie di vodka. Il fatto, non negato in alcun modo, depone già in termini sfavorevoli. Inoltre il potere previsto dall’art. 100 del TULPS ha natura preventiva e cautelare, e in questo senso la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata qualora ricorra una qualsiasi situazione pericolosa per la collettività, a prescindere dalla colpa del titolare dell’esercizio.

Consulta la Sentenza TAR Lombardia n.209, 14.2.2017


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