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Patente militare e patente civile: procedimenti separati in caso di sinistro o violazione
Il Consiglio di Stato, con il Parere n. 654 del 15.3.2017, interviene in merito alla distinzione fra patente civile e patente militare: procedimenti separati o assimilati?
A cosa vanno incontro i possessori di patente militare e patente civile in caso di sentenza di sospensione della licenza di guida? A seguito dell’introduzione del reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali i sinistri che hanno visto la revoca di entrambe le patenti sono stati molteplici. Ora arriva un chiarimento da parte del Consiglio di Stato.
Innanzitutto i giudici ricordano che, ovviamente, di qualsiasi patente si tratti, il suo titolare è tenuto al rispetto delle norme del Codice della Strada. Il quadro normativo depone comunque per la separazione fra i procedimenti che riguardano le due patenti. L’articolo 138 C.d.S., ad esempio, stabilisce che le forze armate debbano provvedere direttamente nei riguardi del personale in servizio, in merito all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate. Il comma 12 inoltre specifica che qualora il titolare di patente militare guidi un veicolo con targa civile “la patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell’amministrazione di appartenenza”.
Secondo i giudici i procedimenti che riguardano la patente civile devono essere separati dai procedimenti relativi alla patente militare (o a patente assimilata). Non esiste alcun pretesto per giustificare un automatismo sospensivo e revocatorio che proietti in ambito civile provvedimenti di questo tipo applicati sulla patente militare per fatti avvenuti in servizio con autovetture di servizio. La situazione cambia qualora il soggetto sia coinvolto in un processo penale, per lesioni personali o omicidio stradale. In quel caso spetta al giudice decidere quale sanzione applicare, senza distinzione fra patente civile e patente di servizio.
Consulta il parere n. 654 del 15.3.2017, Consiglio di Stato
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