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Chi ha la responsabilità dei cani randagi?
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17145 del 5.4.2017, esamina il caso di un uomo condannato per lesioni colpose: due cani randagi da lui sfamati hanno azzannato un passante
Chi è responsabile per i cani randagi? La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso di un uomo condannato per lesioni colpose, ricorda l’orientamento della giurisprudenza.
Il fatto: un ignaro passante veniva attaccato e azzannato da due cani scappati dalla recinzione di una villetta. Il proprietario dell’immobile viene ritenuto responsabile del fatto, avendo egli omesso la costudio degli animali e non essendosi accertato che non costituissero un pericolo per altri. Il ricorso presentato dall’uomo in Cassazione verte sul fatto che i due cani erano randagi sotto la responsabilità del Comune e non di sua proprietà. L’uomo li accudiva saltuariamente all’interno del suo giardino poiché questi si erano casualmente introdotti sul suo terreno.
Chi accudisce e detiene un cane ha l’obbligo di assicurarsi che l’animale non sia pericoloso per terzi, prendendo ogni necessaria cautela. Ciò non ha nulla a che vedere con il “possesso” del cane o la registrazione dell’animale all’anagrafe canina, anzi è sufficiente che fra la persona e la bestia sussista una relazione di semplice detenzione.
L’art. 672 del Codice Penale infatti non cita in alcun modo la proprietà in senso civilistico. Questo cita solamente, in relazione al colpevole del reato, “animali pericolosi da lui posseduti”, senza collegare ad alcun che il concetto di possesso. In questo caso l’uomo che si è preso carico degli animali ne ha conseguentemente ottenuto il possesso, risultando responsabile del fatto.
Consulta la Sentenza n. 17145 del 5.4.2017, Corte di Cassazione
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