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Cartelloni pubblicitari abusivi

Con ordinanza n. 50538, la settima sezione penale della Corte di Cassazione dispone in merito al reato di cui all?art. 633 CP per avere collocato cartelloni pubblicitari senza il permesso dell'autoritą comunale. La Corte ritiene che colui che invade un pubblico spazio arrecando anche pericolo o pregiudizio alla cartellonistica stradale, deve rispondere sia del reato di cui all'art. 633 cod.pen. che dell'illecito amministrativo. Al proposito vale il principio secondo cui l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (occupazione della sede stradale) non esclude la configurabilitą del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., trattandosi di norme che agiscono su piani diversi, essendo poste la prima a tutela della sicurezza della circolazione stradale, l'altra a difesa del patrimonio.  

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