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Se non c’è nessun segnale all’incrocio e avviene un sinistro, il comune è responsabile?
La Cassazione, con la Sentenza n. 10520 del 28.4.2017 si occupa di un sinistro avvenuto a un’intersezione priva di segnaletica. L’ente proprietario della strada ha qualche responsabilità?

Siamo abituati ad affrontare intersezioni e incroci regolati da apposita segnaletica. Come comportarsi laddove questa non sia presente? Questo è l’argomento della Sentenza esaminata, la n. 10520/2017.

I giudici della Cassazione, trattando un caso di sinistro stradale, rilevano innanzitutto come “all'incrocio dove avvenne l'incidente mancava qualunque intelligibile segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale) con riguardo all'obbligo di dare precedenza”. Inapplicabile quindi l’art. 145 C.d.S., comma 4, che impone l’obbligo di dare precedenza secondo le indicazioni delle autorità.

In secondo luogo procedono ad assolvere da ogni responsabilità l’ente proprietario della strada, poiché l'assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità.

Insomma un’intersezione stradale che non presenti particolari insidie e non sia regolata da segnaletica è comunque affrontabile in tutta sicurezza. Come? Basta applicare le norme del Codice della Strada: passa per primo chi viene da destra.

Consulta la Sentenza n. 10520 del 28.4.2017, Corte di Cassazione


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