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Approvate le modifiche allart. 201 C.d.S.: consentito il controllo automatico della copertura assicurativa
Il Senato ha approvato il DDL 2085, in particolare il comma 3 dellArt. 10, già approvato alla Camera: introdotta la possibilità di controlli automatici in materia di copertura assicurativa dei veicoli attraverso dispositivi omologati
Con l’approvazione del DDL 2085, la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, verranno introdotte modifiche all’art. 201 del Codice della Strada. Dopo la recente approvazione del testo in Senato e la precedente approvazione alla Camera, c'è la certezza che la porzione di testo che riguarda l’introduzione dei controlli automatici in materia di copertura assicurativa dei veicoli non verrà ulteriormente modificata.
Ecco il testo del disegno di legge che interviene sul Codice:
Art. 10, comma 3: All’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1- bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193.
Il testo interviene anche sul riordino del servizio taxi, nel tentativo di offrire una normativa che sia al passo coi tempi e con le nuove tecnologie, che possa favorire una libera concorrenza contrastando l’abusivismo dilagante.
Consulta il DDL n. 2085 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
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