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Violazioni al codice della strada: impossibilità di procedere alla contestazione immediata
Un utente della strada propone ricorso avverso il verbale di contestazione per violazione dell'art. 79 C.d.S.. Lo stesso propone ricorso, affidato ad un unico motivo, quale la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e 416, 132, 115 c.p.c., per illegittimità della contestazione differita della multa.

Un utente della strada propone ricorso avverso il verbale di contestazione per violazione dell'art. 79 C.d.S.. Lo stesso propone ricorso, affidato ad un unico motivo, quale la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. e 416, 132, 115 c.p.c., per illegittimità della contestazione differita della multa. La Suprema Corte rileva come dalla sentenza impugnata emerge che in verbale veniva indicato quale motivo di impossibilità della contestazione immediata <<espletamento sinistro>> e ricorda a questo punto come <<questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n. 24066, 21.6.01 n. 8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.)>>. Ecco che allora <<la contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi. L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione>>. Nel caso di specie, il rilevamento di un sinistro rientra tra i motivi di impossibilità della contestazione immediata.

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