MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Eccesso di velocità: se manca la contestazione immediata bisogna motivare adeguatamente sul verbale
GdP di Reggio Emilia, n. 286/2017: annullato il verbale di contestazione emesso per eccesso di velocità privo di motivazione della mancata contestazione immediata, che ai sensi del C.d.S. resta sempre preferibile

Si propone ricorso ad un verbale con il quale la Polizia Municipale ha contestato la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., per aver accertato che il conducente di un autocarro circolava alla velocità di Km/h 73 laddove il limite era di Km/h 50.

Il ricorrente lamenta mancata contestazione immediata e erronea motivazione della stessa.

Nel verbale impugnato si legge: “la violazione non è stata immediatamente contestata causa: rilievo avvenuto tramite dispositivo che consente l’accertamento in tempo successivo ai sensi dell’art. 201 c.1  bis lettera (e) del C.d.S.”

Tale affermazione è contraddetta dalla modalità del rilevamento poiché lo strumento di rilevamento era posto su veicolo accertatore in movimento ed il rilevamento é avvenuto in avvicinamento, cosi come risulta dallo stesso verbale e dalle fotografie prodotte. Questo sistema di accertamento si effettua in postazione dinamica, ragion per cui tale modalità é in contraddizione con quanto indicato a verbale che riporta l’accertamento in tempo successivi ex art. 201 comma 1 bis lettera e (poiché il veicolo oggetto del rilievo é a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari).

Il giudice ricorda quindi che l’omesso e/o erronea indicazione del verbale dei motivi che hanno reso impossibile la immediata contestazione della violazione opposta, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio poiché lede il diritto di difesa.

Segnalazione della postazione di controllo di velocità

Si osserva poi che l’art. 142, comma 6 bis, C.d.S. prescrive che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”

Tale disposizione si applica anche in caso di utilizzo di dispositivi installati a bordo dei veicoli degli organi accertatori.

Il ricorso è quindi accolto e la sanzione annullata.

Consulta la Sentenza n. 286/2017, Giudice di Pace di Reggio Emilia


www.polnews.it