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Rettifica delle carte di circolazione a seguito di meri errori di digitazione
Si richiamano i contenuti della circolare prot. n. 27520 dell?11 ottobre 2012 con la quale sono state diramate le istruzioni operative. Si dispone, che le rettifiche in parola siano effettuate a mezzo di ristampa della carta di circolazione. Resta fermo invece che, trattandosi di mera rettifica dei dati anagrafici, l?UMC non deve adottare alcun provvedimento amministrativo, e pertanto nessun versamento di imposta di bollo è dovuto, sia per l?atto di rettifica (ristampa della carta di circolazione) sia perla richiesta di correzione dei dati errati; viceversa, per quanto concerne i diritti previsti dalla legge n. 870/86, occorre continuare a distinguere due diverse ipotesi: - se l?errore materiale e riferibile allo stesso intestatario della carta di circolazione ovvero ad uno Studio di consulenza automobilistica (o ad altro soggetto delegato) che ha curato la presentazione della pratica di immatricolazione od il rilascio della carta di circolazione errata, è comunque dovuto il pagamento della tariffa di ? 9,00 [ora ? 10,20 in forza del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze 5 ottobre 2015] da versare sul c/c postale 9001; - viceversa, se l?inesatta trascrizione dei dati anagrafici sulla carta di circolazione deriva da un errore materiale dell?UMC, la rettifica deve essere effettuata senza oneri a carico dell?utente. Consulta la Circolare prot. n. 58047/2018, MITwww.polnews.it