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Pedone attraversa improvvisamente fuori dalle strisce: se l'automobilista è distratto è comunque colpevole
Cassazione, n. 27513/2017: anche se il pedone tiene un comportamento imprudente o illegittimo, lÂ’automobilista ha lÂ’obbligo di prevedere ed evitare eventuali pericoli
Siamo su un tratto di strada urbano, al tramonto. La carreggiata, percorsa da un ciclomotore, è racchiusa fra due file di auto in sosta. All’improvviso sbuca, fra due auto, un pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali, finendo per essere inevitabilmente centrato dal mezzo che gli procura lesioni guaribili in 90 giorni.
Il conducente del ciclomotore ha colpe? O è il pedone ad avere provocato il sinistro? Nel dare una risposta, la Corte di Cassazione ricorda che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Un pedone che attraversa fuori dalle strisce in centro urbano è ampiamente prevedibile, perciò è necessario mantenere un comportamento di guida “vigile e attento” atto ad evitare qualsivoglia pericolo.
Il conducente che noti la presenza di pedoni che tardano a scansarsi deve diminuire la velocità e, all’occorrenza, fermarsi. Ciò allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili. I casi sono ben noti: indecisioni, precedenze incerte, pedoni che si attardano sull’attraversamento anche una volta che è scattato il verde per gli automobilisti. In tutti questi casi i conducenti a bordo dei veicoli hanno l’obbligo di usare cautela e prudenza, per evitare ogni possibile pericolo.
La giurisprudenza afferma che in tema di reati colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell'ambito della circolazione stradale, il pedone non ha ragione quando la sua condotta costituisce causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. Un esempio? Un pedone che attraversi una strada male illuminata lungo un tratto extraurbano di notte.
Riassumendo: i conducenti hanno l’obbligo di prevenire eventuali comportamenti irregolari dei pedoni, che siano solamente imprudenti o violino il Codice della Strada, prestando attenzione in ogni momento della guida. In caso contrario, se il pedone non mette in atto un comportamento assolutamente imprevedibile, saranno ritenuti responsabili di eventuali sinistri.
Consulta la Sentenza, n. 27513/2017, Corte di Cassazionewww.polnews.it