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Violazione al C.d.S.: decorrenza del termine per comunicare i dati del conducente
Cassazione civile, ordinanza 9/7/2018, n. 18027: art. 126-bis, comma 2 C.d.S.

Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis comma 2 C.d.S., a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito (conf. Cass., Sez. II, sentenza 23 luglio 2015, n. 15542; Cass., Sez. II, sentenza 10 novembre 2010, n. 22881). Ne consegue che l'autorità non è tenuta a soprassedere alla richiesta di comunicazione dei dati del conducente del mezzo in attesa della definizione della contestazione della violazione originaria. Consulta l?ordinanza n. 18027/2018, Cassazione civile

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