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Trasporto di rifiuti: manca l’autorizzazione ma l’imputato è assolto perché il fatto è tenue
Corte di Cassazione, sentenza n. 33297/2017: assolto il conducente di un veicolo che trasportava rifiuti senza portare con sé la copia autentica dell’autorizzazione

Condannato in un primo momento ai sensi dell’art. 256 del Codice dell’Ambiente (“attività di gestione di rifiuti non autorizzata”) propone ricorso in Cassazione. I fatti: l’imputato effettuava un trasporto di rifiuti biodegradabili di cucine e mense con un autoarticolato, considerato non idoneo (a causa della perdita di alcuni liquidi durante il trasporto), e sprovvisto della copia autentica dell’autorizzazione.

I giudici procedono all’accoglimento del ricorso e a annullare la condanna: stabilito che per la perdita di liquidi non vi è responsabilità, resta da considerare l’assenza dell’autorizzazione. Considerato la natura meramente formale dell’infrazione, e che non c’è stata alcuna offensività concreta per l’ambiente, bisogna procedere a riconoscere la particolare tenuità del fatto (art. 131 c.p.p.)  e, conseguentemente, ad assolvere da ogni responsabilità penale.

Consulta la sentenza n. 33297/2017, Corte di Cassazione


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