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Guida senza patente: rigettata la richiesta di revoca per abolitio criminis
Cassazione penale, sentenza 4/9/2017, n. 39895: fermato piĆ¹ volte alla guida senza patente

I Giudici della Suprema Corte affermano che la depenalizzazione introdotta con il d.lgs. n. 8/2016 ha escluso i reati punti con pena detentiva, tra i quali la fattispecie oggetto del giudizio, ossia quella prevista dall’art. 116, comma 15, c.d.s. recante "Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno".

Pertanto, dovendo ritenersi infondata la richiesta di revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis, gli Ermellini rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consulta la sentenza n. 39895/2017, Cassazione penale


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