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Privacy: Ced del Viminale, definite procedure sicurezza
Parere favorevole del Garante privacy sullo schema di decreto

Con comunicato del 15/09/2017 il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica che disciplina le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, cancellazione e integrazione delle informazioni e dei dati registrati nel Centro elaborazione dati del Viminale (Provvedimento n. 337 del 26 luglio 2017). Per innalzare ulteriormente il livello di protezione, il Garante ha  però chiesto al Ministero dell'interno di esplicitare il divieto assoluto per gli operatori autorizzati all'accesso di poter scaricare i dati contenuti nel sistema in forma massiva con qualunque mezzo, ad esempio tramite chiavette usb. L'Autorità, inoltre, ha ribadito la necessità di stabilire tempi di conservazione dei dati più brevi e commisurati alle finalità della raccolta, rispetto a quelli  attuali, ritenuti immotivatamente lunghi. Analogo rilievo era già stato sollevato in un precedente parere adottato su uno schema di decreto generale riguardante i trattamenti effettuati a "fini di polizia". Considerata poi la complessità e l'importanza del Ced, il Garante ha suggerito di dettagliare con un atto di natura regolamentare anche le specifiche misure di sicurezza.

Si è così concluso l'iter di regolamentazione dei dati personali trattati a "fini di polizia", dando completa attuazione al Titolo II della Parte II del Codice privacy.

Il Ced è un grande archivio informatico alimentato e aggiornato dalle forze di polizia con dati e informazioni (denunce, segnalazioni) acquisiti nel corso delle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nel Ced confluiscono anche sentenze dell'autorità giudiziaria, dati acquisiti dalle capitanerie di porto e rilevati dalla polizia municipale (ad es., quelli su veicoli e documenti rubati). I dati registrati nel Ced possono essere scambiati con le forze di polizia degli Stati membri dell'Unione europea o di Stati terzi o con organismi internazionali nell'ambito delle attività di cooperazione.

Nel decreto è ora definita in modo dettagliato l'organizzazione del Ced,  sono specificate le regole per la conservazione e l'uso dei dati, i criteri per la loro comunicazione, gli obblighi di sicurezza e i collegamenti con le altre banche dati, ed è espressamente prevista la figura del Responsabile per la protezione dei dati cui vengono affidati importanti compiti di informazione, sorveglianza, consulenza e cooperazione con l'Autorità. Il Responsabile, infatti, deve essere consultato per individuare, tra l'altro, le categorie di dati da trattare, i casi in cui può essere autorizzato un allungamento dei termini massimi di conservazione e le modalità di cancellazione o anonimizzazione delle informazioni contenute nel database.


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