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Mandato dÂ’arresto europeo: sufficiente un compendio indiziario completo
Cassazione penale, sentenza 1/9/2017, n. 39864: basta la sola indicazione delle evidenze fattuali a carico della persona richiesta
Il caso. La Corte d’appello di Milano, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo per i reati di corruzione e contraffazione, disponeva la consegna di un cittadino albanese all’autorità giudiziaria ungherese procedente. L’uomo era stato condannato per aver presentato una domanda di passaporto allegando il certificato di naturalizzazione di un altro soggetto, naturalizzato come cittadino ungherese, ottenendo così il passaporto grazie anche all’aiuto di un ufficiale del governo a cui era stata pagata una somma di denaro.
L’autorità giudiziaria italiana, ricevuto un mandato d’arresto europeo, deve limitarsi a verificare che il contenuto intrinseco dello stesso o gli elementi raccolti mostrino un compendio indiziario completo dal quale risulti fondatamente evocato un fatto-reato a carico della persona di cui si chiede la consegna.
Non è necessario quindi che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all’attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all’autorità giudiziaria del paese emittente.
Consulta la sentenza n. 39864/2017, Cassazione penale
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