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Omissione di soccorso: dichiarazioni spontanee rese da un testimone
Cassazione penale, 22/9/2017, n. 43840: utilizzabilitĂ  delle dichiarazioni

Il ricorrente viene condannato per i reati, ritenuti in continuazione e di cui all’art. 189 comma 1, 6 e 7 CdS. perché, alla guida del suo autoveicolo aveva determinato un incidente stradale dal quale derivavano lesioni e non ottemperava all’obbligo di fermarsi e prestare soccorso alle persone ferite.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione deducendo l’inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 512 cod. proc. pen. assumendo essere inutilizzabili le acquisite dichiarazioni rese da un testimone.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso evidenziando come tali dichiarazioni erano state assunte e verbalizzate presso il Comando della Polizia Locale dell’agente intervenuto sul luogo del sinistro a cui il testimone aveva già sommariamente esposto i fatti. L’agente deve infatti essere qualificato come organo di Polizia Giudiziaria e le dichiarazioni spontanee da lui raccolte in atto formale sottoscritto da dichiarante e verbalizzante ben possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 512 c.p.p..

Consulta la sentenza n. 43840/2017, cassazione penale


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