Notificazioni e conoscenza del procedimento da parte dell’imputato

Il caso. Un uomo, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ricorre per cassazione avverso la sentenza sostenendo di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo a suo carico perché il difensore d’ufficio aveva rifiutato di ricevere le notifiche presso il suo domicilio. L’eccezione era stata immediatamente sollevata al Tribunale, ma il giudice ne aveva pronunciato il rigetto deducendo la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato dal verbale di identificazione redatto dalla p.g..

Dagli atti emergeva che nell’immediatezza dei fatti la polizia giudiziaria aveva redatto un verbale di identificazione, contenente la nomina del difensore d’ufficio e la dichiarazione di domicilio, ma l’imputato si era rifiutato di firmarlo.

La conoscenza del procedimento non è desumibile dal verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria, non rientrando tale caso nella clausola aperta di cui al comma 2 dell’art. 420-bis c.p.p.. La norma richiede infatti, al di fuori delle specifiche situazioni in cui viene presunta la conoscenza del processo da parte dell’imputato, la prova effettiva della conoscenza del procedimento o del fatto che l’imputato si è volontariamente sottratto ad esso. E tale onere della prova non può essere soddisfatto sulla base di un atto posto in essere su iniziativa della polizia giudiziaria prima della formale instaurazione del procedimento.

Consulta la sentenza n. 39563/2017, Cassazione penale

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