Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14/10/2019 del decreto clima DL n. 111/2019, Anci Toscana ha diffuso una nota di lettura del provvedimento indirizzata ai Comuni. Nella Nota, suddivisa in quattro... [continua a leggere]
Ambiente
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14/10/2019 è stato pubblicato il DL 14/10/2019, n. 111 recante "Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del t... [continua a leggere]
Accanto al generale divieto di abbandono dei rifiuti e al correlato obbligo di rimozione in capo a colui che ha proceduto all’abbandono (ed alla posizione del proprietario "incolpevole"), si colloca l’ordinanza sindacale ... [continua a leggere]
L’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede, espressamente, al comma 3, che spetti al Sindaco l'adozione dell'ordinanza con cui dispone le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei... [continua a leggere]
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che la metodologia indicata dal legislatore per il prelievo e il campionamento degli scarichi idrici ha carattere amministrativo e, come tale, non assurge a fonte di prova legale del carattere extratabellare degli scarichi, salva la ovvia facoltà del giudice di valutare l’attendibilità tecnica delle analisi compiute su campioni prelevati con metodiche diverse da quelle suggerite dal legislatore. (continua)
Non basta il solo utilizzo dei richiami acustici per l'applicazione dell'art. 21, comma 1, lett. r), I. n. 157/1992. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 21, lett. r), I. n. 157 del 1992, è necessario che la detenzione di richiami di genere vietato avvenga da persona in " atteggiamento da caccia", desumibile da un insieme di elementi, quali la presenza in luogo di caccia e la detenzione di strumenti idonei allo scopo, sintomatici ed indicativi di un'attività volta alla soppressione o cattura di uccelli o animali in genere. (continua)
La Corte di Cassazione III sez. pen. con sentenza n. 27911del 25 Giugno 2019 ha ribadito il principio secondo il quale il proprietario di un’area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile dell’illecita condotta di questi ultimi in quanto tenuto a vigilare sull’osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale e ciò in quanto, in tema di rifiuti, la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione. (continua)