Guida in stato di ebbrezza: sostituzione della pena detentiva e pecuniaria
Il fatto. L’automobilista, condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S., ai sensi del comma 9-bis della stessa norma, otteneva la sostituzione della sanzione detentiva e pecuniaria inflittagli, con il lavoro di pubblica utilità. Gli veniva, inoltre, comminata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, immediatamente esecutiva, per un periodo di 9 mesi.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo erroneità nell’applicazione della legge, con riferimento all’art. 186, comma 9-bis, C.d.S..
Come emerge dalla lettura della norma: «in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’art. 666 c.p.p., tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca».
Dunque, se il giudice accorda al trasgressore i lavori di pubblica utilità non può anche comminargli la sanzione amministrativa della sospensione della patente durante lo svolgimento della prova stessa. Se svolti diligentemente, questi lavori possono arrivare a far estinguere il reato, alla revoca della confisca e a dimezzare il periodo di sospensione della patente.
Consulta la sentenza n. 48330/2017, Cassazione penale
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