Multa valida anche senza la presenza di strisce blu

La segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull’asfalto.

Il caso. Una automobilista fa opposizione al verbale con cui era stata contestata la violazione dell’art. 7, commi 1, lett. f), e 15, C.d.S., per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il biglietto cosiddetto gratta e sosta.

Il ricorso viene rigettato sia dal GDP che dal Tribunale.

L’automobilista ricorre in Cassazione eccependo che il verbale notificato con sistema meccanizzato manca di attestazione di conformità al documento informatico, inoltre, nel caso di specie, mancava la segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento, e che la presenza della segnaletica verticale non era sufficiente ad indicare che la sosta era permessa dietro pagamento della tariffa.

La Cassazione respinge il ricorso in quanto la mancanza di attestazione di conformità non è motivo di invalidità della contestazione effettuata mediante notificazione del verbale, se redatto con sistema meccanizzato e in ordine alla mancanza di segnaletica orizzontale riteneva che era sufficiente il cartello verticale a documentare la disciplina dell’area.

Consulta l’Ordinanza n. 24779/2017, Cassazione civile

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