Concorsi pubblici
Le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico (processuale) nel giudizio proposto ex art. 25 legge n. 241 del 1990. Di talché l’omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti fatti oggetto della richiesta ostensiva non arreca loro alcun significativo pregiudizio, non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all’ostensione dei documenti richiesti (TAR Lazio, sez. II, 24.10.2012, n. 8772). Nella fattispecie si chiede l’accesso, mediante rilascio di copia, ai seguenti documenti: 1) tutte le domande di partecipazione al concorso; 2) elenco degli effettivi partecipanti con indicazione degli esclusi e degli eventuali rinunciatari; 3) verbali delle operazioni concorsuali. Si tratta di documentazione rispetto alla quale non sono configurabili contro interessati, cui la ricorrente – quale partecipante alla procedura – ha pieno diritto di accedere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA