Verbale di contestazione di violazione senza indicazione della norma

Il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione al verbale di contestazione della violazione dell’art. 157 C.d.S. e il Tribunale aveva invece confermato la validità del verbale di contestazione.

I giudici di Cassazione hanno rigettato il successivo ricorso ritenendo che l’indicazione nel verbale di contestazione dell’articolo 157 C.d.S. senza specificazione del testo normativo di appartenenza (ossia il D.lgs. n. 285 del 1992) non era lesiva del diritto di difesa dell’opponente, in quanto si desumeva agevolmente dalla intitolazione del verbale stesso, recante “violazione delle norme del codice della strada”, e dalla descrizione del fatto (sussumibile nella fattispecie prevista dal comma 6 dell’art. 157).

Consulta l’ordinanza n. 1930/2018, Cassazione civile

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