Turnazioni lavorative
L’art. 1, comma 2, lett. a) del CCNL del 12.01.1996, relativo alle tipologie dell’orario di lavoro, prevede che “si considera in turno il personale che si avvicenda, … in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;”.
Pertanto, la predetta disposizione individua, tra i criteri generali da osservare per l’adozione dell’orario di lavoro su turni, il principio dell’avvicendamento del personale. Tale principio, sebbene non comporti una rigida e matematica ripartizione dei turni antimeridiani e pomeridiani (nonchè notturni ove richiesti dall’attività) tra i dipendenti, implica in ogni caso una equivalenza sostanziale tra le prestazioni lavorative mattutine e pomeridiane svolte in turnazione.
In considerazione di ciò, quindi, la tipologia di articolazione oraria in questione non corrisponde ad un regime di turnazioni.
Fonte: www.aranagenzia.it
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