L’ARAN risponde
R. Sulla base di quanto disposto dall’art. 30, comma 8, del CCNL del 16.05.2001, al dipendente inviato in trasferta secondo le modalità e i tempi di durata previsti (OPPURE secondo la disciplina contenuta) nel citato articolo, spetta una anticipazione non inferiore al 75% dell’importo presumibilmente necessario per l’espletamento delle trasferta stessa.
Peraltro, si ritiene che il dipendente non possa rifiutare, senza motivata e circostanziata giustificazione, la prestazione lavorativa comandata dall’amministrazione.
Fonte: www.aranagenzia.it
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