Sicurezza pubblica via
1. L’adozione di una ordinanza avente carattere contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 267 del 2000, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (TAR Lazio, Roma, sez. II, 14.5.2010, n. 11327; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 9.3.2012, n. 245; TAR Lazio, Latina, sez. I, 18.3.2014, n. 215).
2. Circa i presupposti che legittimano l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che “il potere esercitato in base all’art. 54, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 presuppone una situazione di pericolo effettivo – da indicare espressamente – avente i caratteri della temporaneità, che non può essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento. In altri termini, tale provvedimento atipico, di natura eccezionale, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non può essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie e va giustificato dalla sussistenza di situazioni eccezionali ed impreviste, incompatibili con i tempi occorrenti per l’espletamento degli ordinari procedimenti e con l’utilizzo dei provvedimenti tipizzati previsti dall’ordinamento giuridico” (TAR puglia, Lecce, sez. I, 9.10.2013, n. 2098). Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare ulteriormente che “a fronte della comprovata situazione di ulteriore pericolo di aggravamento di danni ad interessi pubblici di assoluta rilevanza (tra cui è da ricomprendere senz’altro l’incolumità pubblica e privata), che, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000, impone di provvedere con estrema urgenza, soccorre il principio giurisprudenziale per il quale l’esistenza di un’apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall’ordinamento (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 15.4.2004, n. 2144)” (TAR Campania, Napoli, sez. V, 3.2.2014, n. 760).
3. È legittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco, sul presupposto della “necessità e urgenza di provvedere al ripristino di una situazione di sicurezza e normalità”, ordinava ai proprietari di un’area adiacente la pubblica via, di provvedere alla messa in sicurezza degli alberi “eseguendo potature e ogni intervento atto a garantire la pubblica e privata incolumità”, considerato che la situazione rilevata dall’amministrazione, rappresentata dal rischio di possibili cadute sulla pubblica via di essenze arboree, o anche solo di parti di esse, suscettibili di interferire con la circolazione stradale, è ben specificata nel provvedimento impugnato e la serietà di detto rischio è comprovata dal fatto che un simile evento si era già verificato (fatto accertato dalla polizia Municipale).
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