Delega ad un agente per la rappresentanza dell’ente in giudizio

Premesso che gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui è previsto che l’autorità che ha emesso l’atto impugnato consentono all’amministrazione di poter stare in giudizio personalmente, ovvero avvalendosi di funzionari appositamente delegati; considerato che in un recente giudizio davanti al Giudice di Pace è stata sollevata l’eccezione (accolta dal Giudice) che solo coloro che rivestono la qualifica di funzionari (per intenderci solo coloro che rivestono la qualifica di ufficiali, come ad es. ispettori, commissari o comandante) possono stare in giudizio e non gli agenti; si richiede di conoscere se tale eccezione può essere respinta e con quali argomentazioni. 

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