Trasporto del veicolo sequestrato

Con circolare del 24 maggio 2024, il Ministero dell’Interno ha rivisitato i contenuti della propria circolare 4054 dell’8 febbraio 2024, che forniva indicazioni operative in seguito all’introduzione del D.Lgs. 184/2023 in materia di assicurazione dei veicoli. Questo avviene a seguito della decisione del TAR del Lazio (ordinanza cautelare n. 01914/2024 del 15 maggio 2024) che ha sospeso parte di quella circolare, precisamente il passaggio (pag. 7, nota n. 21) che stabilisce: “appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall’organo accertatore, qualora non vi siano motivi ostativi”. In base a questa disposizione del TAR, il Ministero precisa che, in attesa della decisione del ricorso, in caso di sequestro di un veicolo privo di assicurazione, questo dovrà essere trasportato al luogo di custodia secondo le modalità precedenti.

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