Sgombero dell’immobile abusivo

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del tribunale aveva rigettato il ricorso in opposizione del PM contro il provvedimento con cui il GIP aveva sospeso, fino alla definitività della sentenza, lo “sgombero” avente ad oggetto alcuni appartamenti facenti parte di un complesso edilizio, con riferimento ai quali il PM aveva notificato agli occupanti il relativo provvedimento, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 16 aprile 2024, n. 15637 – nell’accogliere la tesi del Procuratore della Repubblica ricorrente, secondo cui il provvedimento impugnato aveva negato l’esistenza del presupposto della “indispensabilità” dello sgombero, quale modalità esecutiva del sequestro preventivo – ha affermato che la valutazione della indispensabilità dell’esecuzione dell’ordine di sgombero di un immobile abusivo, valutazione rientrante nelle competenze del giudice dell’esecuzione, deve essere misurata sulla esistenza o meno di un aggravio del c.d. carico urbanistico, sotto il profilo dell’aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate.

Corte di Cassazione Penale 16/4/2024 n. 15637

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *