Deposito temporaneo di sfalci e potature
Il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica risponde ad un istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, con cui si chiede di chiarire il disposto di cui all’art. 185-bis del D.lgs. 152/2006 nella parte in cui prevede che il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento sia effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, tra il resto, “nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti”.
Interpello Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 13/2/2024
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