Quando il pastazzo di agrumi deve considerarsi rifiuto
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Secondo la costante giurisprudenza la Corte di Cassazione, III Sez.pen. con sentenza n. 15449 del 13 aprile 2023, ha ribadito che il “pastazzo” di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, se esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, pertanto, per la sua composizione, ai naturali processi di fermentazione, costituisce un rifiuto, con la conseguenza che il suo abbandono o il suo deposito incontrollato su un terreno presentano rilievo penale ,e deve essere qualificato come rifiuto, se si presenta in putrefazione e con cattivo odore, dunque, non riutilizzabile in agricoltura come ammendante agricolo, e, questi scarti risultino esser stati accumulati sul terreno da tempo imprecisato, e non sottoposti a procedura e controlli per il recupero.
di Gabriele Mighela
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