Porto d’armi senza licenza
L’articolo 73 del Regolamento del TULPS, stabilisce che alcune categorie di persone, in considerazione della loro qualità permanente (i Prefetti, i Viceprefetti, i Magistrati, gli Ufficiali di P.S. e gli ispettori provinciali amministrativi, che sono oggi identificabili negli “Ispettori del Lavoro”), possano portare armi comuni da sparo per i soli fini di difesa personale, inoltre, sono autorizzate ad acquistarle senza licenza e a detenerle senza obbligo di denuncia, ma non possono superare i limiti di detenzione previsti per qualunque altro cittadino.
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