ARAN: malattia

Relativamente alla particolare problematica esposta si ritiene utile precisare quanto segue:

a) in ordine al valore della certificazione rilasciata dal medico competente in occasione di malattia insorta in una giornata nell’ambito della quale il lavoratore, al mattino, ha già reso, regolarmente ed integralmente, la propria prestazione lavorativa, si rinvia alle indicazioni ricavabili dalla sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 6.2.1988, n. 1290, secondo “… salva una contraria ed espressa indicazione, la prognosi della malattia diagnosticata non può non comprendere il giorno di rilascio della certificazione, essendo in contrario irrilevante che nello stesso giorno il lavoratore abbia eseguito la normale prestazione lavorativa …”;

b) poiché il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, non contiene alcuna “contraria ed espressa indicazione” il certificato medico copre la mancata prestazione lavorativa (senza alcun recupero delle ore non lavorate) in quei casi in cui il dipendente abbia lavorato solo per una parte della ordinaria giornata lavorativa; in tale ipotesi, la prognosi si conta comunque dal giorno del rilascio, senza che il dipendente possa pretendere di recuperare a sua volta le ore lavorate;

c) alla luce delle medesime indicazioni sopra riportate della Cassazione, nel caso concreto, invece, se il dipendente ha già reso effettivamente la propria prestazione lavorativa, essendo la malattia insorta e certificata successivamente, non vi è alcuna mancata prestazione lavorativa da coprire con il certificato medico; pertanto, non si comprende che cosa lo stesso debba recuperare, essendo stato in quel giorno regolarmente in servizio;

d) infatti, non sembra possibile considerare il dipendente in malattia il giorno in cui lo stesso ha già terminato gli obblighi di lavoro nei confronti dell’amministrazione; si ritiene, pertanto, che in questa fattispecie, la data di emissione del certificato e la prognosi avranno decorrenza lo stesso giorno (sentenza della Cassazione n.1290 del 6.2.1988), ma il datore di lavoro pubblico considererà l’assenza del dipendente per malattia dal giorno effettivo di assenza dal servizio;

e) proprio perché il dipendente ha reso regolarmente la propria prestazione lavorativa , e quindi, non vi è stata alcuna effettiva assenza per malattia nel giorno in questione, si ritiene anche che non vi siano i presupposti per l’applicazione delle previsioni dell’art.71 del D.L.n.112/2008.

Orientamento applicativo ARAN

 


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