Congedo parentale: circolare INPS
Circolare n. 40 Istituto della Previdenza Sociale
Roma, 23 febbraio 2016
OGGETTO: Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 10 dicembre 2014 n.183 (Jobs Act): fruizione del congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici; ulteriori precisazioni circolare 81/2015
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi medesimi con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto per le aziende e le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.
PREMESSA
Il decreto legislativo 15 giugno 2015 n.80, in attuazione dell’art.1, commi 8 e 9 della legge delega 24 dicembre 2014 n.183, apporta una serie di modifiche, in via sperimentale per il solo anno 2015, al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, modificando, tra l’altro, i limiti temporali di utilizzo del congedo parentale e del prolungamento dello stesso per i figli con disabilità in situazione di gravità, nonché i limiti temporali dei periodi indennizzabili a prescindere dalle condizioni reddituali.
Il successivo D. Lgs. n.148/2015, in vigore dal 24/09/2015 con lo stanziamento dei fondi necessari al mantenimento delle misure introdotte dal d. lgs n.80/2015 conferma la struttura delle misure per il sostegno della maternità anche per gli anni successivi al 2015.
L’art.7 del d. lgs. n.80/2015 interviene, come già chiarito nelle circolari n.139 del 17/07/2015 e n.152 del 18/08/2015 in materia di congedo parentale fruito su base oraria, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 32 del d. lgs. 151/2001. Tale comma introduce una disciplina legislativa applicabile in caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. La disposizione in esame consente a ciascun genitore di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è, secondo il comma 1-ter dell’art. 32, consentita in misura pari alla meta dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. E’ esclusa inoltre, la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001.
Le disposizioni del comma 1-ter sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.
Vedi il testo integrale della circolare
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