Le manifestazioni pubbliche

Le manifestazioni pubbliche soggiacciono ai dettati dell’art. 18 TULPS, che testualmente recita: “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 103 a euro 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.”

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