Rimozione e smaltimento dei rifiuti
Il fatto
Una società privata proponeva ricorso contro il Comune di Rivello (PZ), per la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 488/2007, concernente la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati.
Il Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Rivello aveva intimato con ordinanza alla società di procedere alla rimozione e smaltimento a proprie spese dei rifiuti abusivamente abbandonati in una strada statale, esibendo poi al Comune la prova dell’avvenuto smaltimento.
Con ricorso al TAR la società impugnava la suddetta ordinanza, deducendo, tra i vari motivi di censura, l’incompetenza del dirigente comunale in luogo del sindaco.
Il Comune, al contrario, richiedeva che il ricorso fosse respinto, perché infondato.
Con la sentenza n. 488 del 29.6.2007, il TAR Basilicata respingeva il ricorso rilevandone l’infondatezza, dando ragione al comune. La sentenza del TAR veniva impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato.
La decisione del Consiglio di Stato
Secondo i giudici di secondo grado, invece, si ritiene fondata la censura della società ricorrente, con cui è stata dedotta l’incompetenza del responsabile del Settore vigilanza.
Viene richiamata la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, spetta al sindaco la competenza di disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2 dello stesso art. 192.
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