Legittimo il diniego del rimborso delle spese legali agli agenti di polizia locale assolti nel procedimento penale in assenza della comunicazione del legale
Non vi sono dubbi che le disposizioni contrattuali (art.28 CCNL del 14/09/2000) impongano ai dipendenti comunali, per la assunzione degli oneri di difesa a carico del Comune, quello del «comune gradimento» del legale nominato e, dunque, della individuazione del difensore di concerto fra la amministrazione ed i suoi dipendenti. La Cassazione (ordinanza n.32258/2021) ha confermato il diniego del rimborso delle spese legali di alcuni agenti di Polizia Locale che, sebbene assolti nel procedimento penale, hanno comunicato ormai a procedimento penale intrapreso il legale di propria fiducia all’ente.
di Vincenzo Giannotti
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