Buoni pasto e dipendenti pubblici
L’Amministrazione non può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti nella forma del “buono-pasto” se non ha contestato per tempo l’abuso ai percipienti e se non dimostra la malafede di quest’ultimi.
Il supremo organo di giustizia amministrativa ha stabilito infatti che:
l’amministrazione, nel disporre il recupero delle maggior somme erogate agli odierni ricorrenti a titolo e in forma di buoni-pasto nel periodo 2002-2009, non ha preso in considerazione: la risalenza della loro fruizione a fronte di avvii dei procedimenti di recupero solo nell’anno 2011; l’assenza di qualsiasi contestazione, nei confronti dei percipienti, in merito alla correttezza del numero di buoni-pasto richiesti e ottenuti negli anni, con conseguente incontrovertibile dimostrazione della loro buona fede, protratta nel tempo; le conseguenti peculiarità della posizione dei ricorrenti e delle motivazioni poste a base dell’attribuzione di buoni-pasto per un valore superiore a quello dovuto.
… l’Amministrazione ha del tutto obliterato di considerare la struttura e funzione dei buoni-pasto, sostitutivi della fruizione gratuita del servizio mensa presso la sede di lavoro ed escludenti “ogni forma di monetizzazione indennizzante”. Infatti, a prescindere dalla natura assistenziale o retributiva dell’istituto in questione, è decisivo rimarcare che, nel caso di specie, i dipendenti non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento, e che, pertanto, si tratta di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, con conseguente inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento”.
Leggi la Sentenza TAR Campania 6 maggio 2016, n. 2327
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