Il lavoro flessibile nei comuni

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dai limiti imposti all’utilizzo del lavoro flessibile, di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010, le spese sostenute per lo svolgimento di attività lavorativa retribuita tramite voucher.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, ha risposto che gli enti virtuosi (ovvero che rispettano la riduzione della spesa di personale ex commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006), seppur esclusi dall’applicazione del limite del 50%, ricadono inevitabilmente in quello del 100% della spesa sostenuta nel 2009.

Tale limite infatti non è superabile, anche perché sarebbe incongruo, in un periodo in cui il Paese è fortemente impegnato sul fronte del risanamento della finanza pubblica, favorire l’incremento incontrollato della sola spesa di personale per lavoro flessibile, nel contesto dell’obbligo generale di ridurre le altre voci di bilancio inerenti alla spesa complessiva di personale.

Leggi la deliberazione 53/2016/PAR  

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