Disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 125/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 52 della legge della Regione Piemonte 29 maggio 2020, n. 13 ritenuta lesiva della sfera di competenza statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in quanto ha disposto la sospensione – dal 29 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 – della presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni «per una nuova apertura di centri, trasferimento di sede, ampliamento di superficie degli esercizi di vendita, di cui all’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)», e cioè delle grandi strutture di vendita.

La Corte Costituzionale ha ritenuto infatti che l’art. 52 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, nell’impedire per otto mesi la presentazione di istanze per aprire, ampliare o trasferire una grande struttura di vendita, ha posto in essere un ostacolo effettivo alla libera concorrenza nella Regione Piemonte, sotto il duplice profilo interregionale e intra-regionale. Da un lato, gli operatori che avessero inteso svolgere liberamente l’attività commerciale nel territorio della Regione si sono trovati nell’impossibilità di farlo (e cioè di trasferire la sede, di ampliare la superficie di vendita o addirittura di aprire), rispetto agli operatori economici di altre Regioni, anche limitrofe. Dall’altro, all’interno della stessa Regione, agli aspiranti nuovi esercenti è stata opposta una barriera all’entrata che ha impedito loro di competere con chi già svolgeva l’attività commerciale. La norma regionale in esame, pertanto, contraddice i princìpi di liberalizzazione stabiliti dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011 e, in tal modo, vìola la sfera di competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

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