Gazebo e pergolato: quando serve il permesso di costruire
IL CASO
Un privato realizza diversi interventi senza alcun titolo abilitativo, tra cui una copertura in muratura, legno e ferro per le proprie auto e, dopo essere stato multato dalla Polizia Municipale, si giustifica asserendo che trattasi di mero “gazebo” e quindi di struttura che nulla aggiunge alla normale utilizzabilità del terreno come parcheggio pertinenziale a raso.
Di diverso avviso tuttavia il Tribunale Amministrativo, il quale ricorda che “può considerarsi un semplice pergolato, non comportante aumento di volumetria o superficie utile, solo quel manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, idonea a realizzare in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo, con la conseguenza che perché possa qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume, è necessario che l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio, laddove – al contrario – va qualificata come un intervento di nuova costruzione la realizzazione di una struttura di importanti dimensioni, ancorché contraddistinta da materiali leggeri quali legno e ferro, che rendono la stessa solida e robusta e che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso”
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