Stupefacenti e patente di guida

Il TAR Lombardia ha specificato che per quanto riguarda i reati in materia di stupefacenti l’automatismo della revoca o del diniego di rilascio della patente di guida ex art. 120 commi 1 e 2 del codice della strada sia venuto meno in relazione alla fattispecie di lieve entità e alla condanna per droghe leggere, purché in quest’ultimo caso la pena in concreto applicata non superi il massimo edittale della fattispecie di lieve entità. La perdita dell’automatismo comporta la necessità che la Prefettura valuti in concreto la posizione dell’interessato, tenendo conto non solo della condanna penale ma anche della condotta successiva e delle prospettive di reinserimento sociale del condannato. 

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