Anche la griglia di areazione paga la TOSAP
Il caso
Un comune cede il diritto di superficie ipogeo nei confronti di un condominio allo scopo di consentire la realizzazione di un garage interrato e successivamente richiede il pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico in riferimento alle griglie di areazione serventi il garage medesimo e poste al livello della strada.
Il condominio si oppone alla richiesta tributaria, sostenendo che in forza della predetta concessione, lo spazio occupato dalle griglie è stato destinato unicamente ai superficiari e quindi sarebbe venuto meno il presupposto legittimante l’imposizione fiscale trattandosi, peraltro, di occupazione “irreversibile”, atteso che le griglie costituiscono componente
naturale (indispensabile ed essenziale) del diritto di superficie ipogeo
regolato dalla convenzione.
La corte di cassazione tuttavia rigetta il ricorso, specificando che il presupposto impositivo in caso di TOSAP deve essere individuato ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell’occupazione che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, eventualità che effettivamente si è concretizzata nel caso di specie.
La Corte inoltre sottolinea come non possa ritenersi che l’apposizione di griglie di areazione sul manto stradale costituisca “occupazione irreversibile”, atteso che le stesse, pur incidendo sull’utilizzo del suolo pubblico, non ne modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto, a seguito di eventuale rimozione delle griglie medesime, non essenziali e non connaturate al diritto di superficie ipogeo (il garage sotterraneo ben può essere areato attraverso sistemi diversi), verrebbe a cessare il godimento individu2le, con ripristino dell’uso collettivo.
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