Novità sulla videosorveglianza nel decreto semplificazioni
L’art. 38, comma 3, del d.l. n. 76/2020 specifica che «l’installazione e l’esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
Pertanto, l’installazione e l’esercizio dei sistemi di videosorveglianza urbana da parte degli enti locali è considerata attività libera, purché si tratti di impianti previsti nell’ambito di patti per la sicurezza urbana integrata finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e attività predatoria.
Nel Dossier Camera – Senato sul provvedimento in merito si legge:
<< L’articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 14 del 2017 disciplina le finalità dei patti per la sicurezza urbana. In particolare la lettera a) indica come finalità dei patti: prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
In via generale gli articoli 99 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 2003 prevedono che l’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è assoggettata ad una autorizzazione generale. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività (art.99). L’articolo 104 indica le attività soggette obbligatoriamente ad autorizzazione generale.
Come ricorda la relazione illustrativa l’art. 100 del Codice delle comunicazioni elettroniche già prevede l’esclusione da atti di assenso del Ministero dello sviluppo economico per le installazioni effettuate da amministrazioni statali. La disposizione pertanto consente di superare l’irragionevole regolamentazione differenziata della medesima fattispecie a seconda della natura statale o locale dell’amministrazione che intende conseguire un identico interesse pubblico. >>
A Riccione, nell’ambito delle “Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana“, mercoledì 9 settembre si terrà una sessione di lavoro dedicata proprio alla Videosorveglianza urbana integrata e all’utilzzzo delle tecnologie per l’attività di polizia e la sicurezza delle città.
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA
Lo sviluppo delle tecnologie ad uso polizia per città più sicure
Data protection e polizia: dai patti per la sicurezza all’esportazione forense
– Videosorveglianza e tutela della privacy: la normativa
– I patti per la sicurezza urbana e le opportunità per la videosorveglianza
– L’uso dei filmati in ambito forense
GIANLUCA SIVIERI, Ufficiale Polizia Locale
L’integrazione dei sistemi di videosorveglianza (urbana, mobile, dash cam, body cam, ecc.) con le altre tecnologie digitali per una gestione unitaria della sicurezza urbana tramite la sala operativa della polizia locale
SERGIO BEDESSI, Comandante Polizia Municipale Pistoia
Conclusione e tavola rotonda
– Videosorveglianza: l’importanza di un progetto strategico
– Question Time
STEFANO MANZELLI, consulente sicurezzaurbanaintegrata.it
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