Apparecchio di rilevazione dopo una curva: la posizione non è essenziale per la validità dell’accertamento

Nel caso di opposizione a verbale di contestazione della violazione ex art. 142 c. 8 C.d.S. perché “il dispositivo di rilevazione non era facilmente visibile in ragione del posizionamento subito dopo una curva a destra”, e a motivo dell’assenza di segnali luminosi e cartellonistica di presegnarazione, la Corte di Cassazione dichiara che non sussiste, a carico dell’Amministrazione, l’onere di dimostrare il corretto posizionamento dell’apparecchio di rilevazione, trattandosi di elemento non essenziale ai fini della validità dell’accertamento.
L’efficacia probatoria degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità viene meno soltanto se si accertino condizioni ostative al regolare funzionamento, quali il difetto di costruzione, installazione o funzionalità, inesistenti nel caso specifico.
Leggi la Sentenza Corte di Cassazione 14.10.2016 n. 20837

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