Guida in stato di ebbrezza: assolto perché il tasso alcolemico è poco superiore al limite minimo

Nel caso di imputato riconociuto in primo grado colpevole “della contravvenzione di guida in stato di ebrezza alcoolica” ex art. 186 C.d.S., la Suprema Corte ha preso atto “che i giudici di merito descrivono il fatto come sostanzialmente tenue, come si desume: dal valore all’esito del test (0,96 grammi / litro) di poco superiore al limite minimo nella forbice (da 0,8 g / I a 1,5 g / I) prevista dalla lettera b) dell’art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992; dalla scelta operata di applicare un mite trattamento sanzionatorio; dal riconoscimento delle attenuanti generiche, stimate prevalenti sulle aggravanti, nella massima estensione; dall’applicazione dei benefici della pena sospesa, che presuppone una valutazione prognostica favorevole, e della non menzione” e di conseguenza ha deciso di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis C.P.
Consulta la sentenza della Corte di Cassazione del 22.09.2016 n. 43854

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