Stupefacenti: per qualificare la condotta estranea al “piccolo” spaccio occorre provare il fatto notorio

Nel caso della presunta partecipazione di un ricorrente ad un più ampio traffico di droga, La Corte di Cassazione, con Sentenza 45694/2016, interviene ricordando che l’elemento per qualificare la condotta come estranea al “piccolo” spaccio” sta nel fornire indicazione e valutazione degli elementi di fatto che dimostrerebbero la circostanza ritenuta (implicitamente) determinante nella qualificazione giuridica del “fatto notorio”, ovvero, nella fattispecie, “l’essere il luogo di accertamento della detenzione di droga una “piazza di spaccio”  (termine con il quale, plausibilmente, si intende un luogo di vendita continuativa al minuto di sostanza stupefacente sotto una unica “regia”).”
Nel caso in oggetto, invero, il solo dato della quantità considerato (quantità che, per come descritta, appare la provvista per la successiva rivendita e non è di per sé sola indice di maggiore disponibilità) sarebbe maggiormente indicativo proprio della sussistenza della diversa ipotesi “lieve” invocata dal ricorrente.
La Suprema Corte ricorda come occorra “dimostrare la collocazione della condotta del ricorrente in una attività di spaccio di rilevante entità, dandone conto con adeguata motivazione”.
Le ragioni cautelari, ancorché astrattamente condivisibili, non possono supplire alla valutazione concreta del caso. Nella specie, il dato della quantità se poteva escludere l’uso personale, di per sé non poteva escludere l’ipotesi della lieve entità. Del resto, come bene evidenziato in motivazione, non poteva neppure ritenersi provato che l’acquisto contestato fosse da inserirsi in un più ampio contesto di traffico di droga solo sulla scorta del fatto notorio, che la “merce” era stata acquistata in una “piazza di spaccio”, dovendosi fornire in merito adeguati elementi probatori.
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione del 28.10.2016 n. 45694 

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